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Novità Imu & Tasi

Pubblicato da ManiacStudio il 29 Maggio 2019
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Cessione parziale del credito fiscale La Legge di Bilancio 2018 ha concesso la possibilità ai soggetti privati di fruire della possibilità di cedere il credito fiscale su lavori eseguiti in immobili di proprietà. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 100372 del 19 aprile 2019 ha regolamentato le modalità di fruizione dell’agevolazione per i contribuenti privati. Analogamente a quanto avviene in condominio, anche i singoli contribuenti, qualora optino per l’opzione della cessione di credito fiscale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, i dati relativi alla cessione usufruendo delle funzionalità presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, direttamente presso gli Uffici della stessa Agenzia utilizzando il modello creato ad hoc allegato al predetto provvedimento. Si precisa che, per i lavori eseguiti nel corso dell’annualità 2018, dovranno essere comunicati alle Entrate i dati relativi alla cessione entro il 12 luglio 2019. Le recenti risposte pubblicate hanno ribadito quanto contenuto nel provvedimento n. 100372, circa la possibilità di cessione totale o parziale del credito fiscale da parte del cedente. Il paragrafo 3.3, dello stesso provvedimento, regola la cessione di credito qualora vi siano più fornitori per l’esecuzione dei lavori. In tal caso, la detrazione oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.

Comodato d’uso Imu 2019

Per usufruire dell’agevolazione – come previsto dall’articolo 13 del dl 201/2011, è necessario rispettare determinate condizioni:

  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • il comodante oltre all’immobile adibito ad abitazione principale deve possedere un solo immobile in Italia;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

La riduzione Imu non si applica, però, sulle case classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale. 

La riduzione Imu, invece, si applica anche se il comodante oltre all’immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune (ad eccesione, ovviamente, delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Riduzione Imu canone concordato

Gli immobili locati hanno invece una riduzione del 25% della base Imu imponibile. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di registrazione del contratto per usufruire dello sgravio fiscale. Per questo l’invio della dichiarazione Imu (contendo informazioni già note all’amministrazione) è un adempimento superabile.

 

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